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SENZA IDENTITA' NON V'E' APPARTENENZA

Statuto associazione culturale

OSSERVATORIO DELLE DUE SILICILE

per come modficato nella riunione del 14-10-2019

 

 

Articolo 1

È costituita tra i comparenti una Associazione  senza fine di lucro denominata “Osservatorio delle Due Sicilie” (di seguito ODS) con sede legale in Lamezia Terme, alla via Cadore n. 1.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Osservatorio delle Due Sicilie utilizza un logo così descritto: uno scudo con tre gigli dorati su sfondo blu e con, nella parte inferiore, l’iscrizione  “Osservatorio delle Due Sicilie” in carattere Times New Roman, di colore nero.

L’associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all’estero.

Articolo 2

L’ODS è apartitico. E’ composto da libere persone e riunisce quanti intendano approfondire lo studio del meridione d’Italia riguardo al periodo pre-unitario, intra unitario, post-unitario ad oggi e della sua ultrasecolare storia terminata con la fine dell’indipendenza del Regno delle due Sicilie.

Scopo dell’ODS è di soffermarsi sui processi di cambiamento culturale e politico, sorti in opposizione al Regno, incardinatisi in quei cambiamenti, attività, azioni rivoluzionarie e di annessione territoriale definite “Risorgimento” che ha segnato la fine di una nazione unita in un comune sentire.

Le finalità dell’ODS comprendono:

  • la promozione della revisione storica;
  • la organizzazione di seminari, convegni, manifestazioni;
  • momenti di approfondimento, studio e dibattito;
  • la filologia e le indagini testuali;
  • la raccolta di materiali e documenti storici
  • progetti culturali, editoriali e didattici;
  • la ricerca storica;
  • la gestione di biblioteche e di centri di documentazione;
  • la pubblicazione e diffusione di articoli e documenti, sia mezzo stampa, sia attraverso il ricorso a tecnologie diverse;
  • la formulazione di proposte mirate alla promozione del territorio secondo il suo sviluppo endogeno e alla riappropriazione della propria identità.

L’Associazione potrà compiere attività connesse allo scopo istituzionale, nei confronti degli associati o di terzi al fine di finanziare la propria attività principale.

Articolo 3

L’ODS è un ente libero ed indipendente, aperto alle diverse realtà culturali italiane, europee e, comunque, internazionali. Può avviare, al fine di compiere le proprie attività e raggiungere le finalità ivi preposte, accordi di collaborazione e/o integrazione con altre associazioni, organizzazioni, movimenti culturali, locali, regionali, nazionali, europei, che ne condividano i medesimi scopi e finalità, per ricerche interdisciplinari o iniziative comuni.

Intende altresì collaborare e/o istituire partenariati con Istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali, con Università ed altri enti di ricerca.

Articolo 4

Sono organi dell’Osservatorio delle due Sicilie

  1. il Presidente;
  2. l’Assemblea dei soci;
  3. il Comitato Scientifico;
  4. il Consiglio Direttivo;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere.

Comma 4.1. Il Presidente

Il Presidente ha funzioni esecutive e di indirizzo generale. Viene eletto dal Consiglio Direttivo con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, e rimane in carica quattro anni, rieleggibile.

Presiede il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo. Svolge altresì incarico di controllo e supervisione sull’attività del Comitato Scientifico e vidima le decisioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Comma 4.2. L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce su convocazione scritta del Presidente, con preavviso non inferiore a 30 giorni, le convocazioni possono avvenire con qualunque mezzo a ciò idoneo: sms, avviso bacheca sede sociale ODS, cartaceo per posta semplice e per casi urgenti, AR, con avviso su organi di stampa ed ogni mezzo che raggiunga i soci, almeno una volta all’anno, con un ordine del giorno che deve comprendere l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno solare precedente e del rendiconto preventivo per l’anno solare in corso; l’approvazione del programma scientifico per l’anno solare in corso e il rinnovo, se alla scadenza di: Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice, con il voto valido di almeno metà dei soci. E’ ammesso il voto per delega, ogni socio può essere delegato solo una volta per ogni assemblea. Alle delibere viene data pubblicità secondo le norme del Codice Civile.

Comma 4.3. L’Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata qualora ne ricorra la necessità con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria, e con le stesse regole di deliberazione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in ordine all’Assemblea ordinaria e a quella straordinaria si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Comma 4.4. Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo polivalente: esso svolge funzione consultoria e di promozione dell’ODS adottando un programma scientifico e sviluppando tematiche che si traducono in concreti progetti rientranti in capo all’art 2. L’ODS intende avvalersi dei nomi più prestigiosi nel panorama culturale italiano ed internazionale per la piena funzione del Comitato Scientifico. Il Presidente e il Consiglio Direttivo ne coordinano l’attività, validandone le singole proposte progettuali.

Comma 4.5. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo e direzionale dell’ODS i consiglieri in numero non inferiore a cinque e non superiore a nove (compreso il Presidente) vengono eletti tra i soci e nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o impossibilità sopravvenuta di permanere nella carica di un consigliere, un sostituto è nominato, a maggioranza semplice, dagli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente, che presiede alle sedute, o almeno due Consiglieri, possono proporre la nomina di nuovi membri Consiglieri. Tutte le votazioni, comprese quelle per la nomina di Consigliere avvengono in seduta plenaria, per alzata di mano e con votazione a maggioranza semplice. Il voto segreto è ricorso su proposta del Presidente o di almeno 3 Consiglieri. Un Consigliere viene indicato dal Presidente con funzioni di segretariato per la redazione del Verbale nelle sedute. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta Ordinaria almeno una volta all’anno; ed in seduta Straordinaria su richiesta di almeno 3 Consiglieri o del Presidente o del Vicario, indicandone motivazione posta all’Ordine del Giorno.

Comma 4.6. Il Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza semplice. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto ed ha funzione di verifica sull’elenco dei Soci esistenti, prendendone visione delle dimissioni e delle esclusioni, e vigilando sul pagamento delle quote sociali.

La carica di Segretario scade con quella del consiglio da cui è stato nominato

Comma 4.7. Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza semplice. Il Tesoriere ha funzioni di economato e cura l’ambito economico-finanziario dell’ODS. Stessa procedura per l’elezione del revisione contabile, e dei due sindaci collaboratori facente funzione di supplenti in caso di necessità. I soci del collegio dei revisori non devono far parte del consiglio direttivo ma essere soci dell’ODS.

La carica del Tesoriere e Revisori scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

 

 Articolo 5

Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri, maggiorenni, che condividano lo spirito e le finalità dell’Associazione. I soci si distinguono in:

  • Soci Fondatori, quelli che hanno costituito l’Associazione e/o presenti nell’atto costitutivo;
  • Soci Benemeriti / Onorari, quelli che per le loro qualità e personalità, per la frequentazione dell’Associazione o per aver contribuito economicamente o si sono distinti aver contribuito significativamente all’attività dell’Associazione stessa, sostenendone scopo e valorizzazione. In virtù di tali apporti, monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale
  • Soci Ordinari, quelli che previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione, frequentandola e sostenendola;
  • Soci Sostenitori, quelli che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una sovvenzione all’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad una singola attività, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria possono essere iscritti nell’apposito libro Soci Sostenitori.

Resta inteso che a prescindere dalla qualificazione o categoria i soci sono tutti uguali e godono degli stessi diritti e doveri, essi prestano la loro collaborazione o incarico di qualsiasi genere in modo gratuito. La domanda per l’ammissione di nuovi soci avviene tramite domanda degli interessati, su apposito modulo [allegato 1].

L’accettazione, previa verifica di compatibilità, della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo in ottemperanza ai requisiti previsti dall’art. 2 e secondo le modalità dell’art. 6

Gli iscritti al ODS possiedono la qualifica di “soci simpatizzanti”. Il Consiglio Direttivo può deliberare la partecipazione all’attività associativa di “collaboratori” che non acquistano la qualifica di soci, né sono tenuti al pagamento delle quote associative, ma sono ammessi a partecipare all’Assemblea dei Soci dell’associazione, escluso il Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il rinnovo della qualifica avviene automaticamente allo scadere dell’anno solare e comunicato  con qualunque mezzo a ciò idoneo: sms, avviso bacheca sede sociale ODS, cartaceo per posta semplice e per casi urgenti, AR.

La perdita della qualifica di socio si ha per i seguenti motivi:

  • dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
  • decadenza, cioè la perdita dei requisiti per i quali è avvenuta l’ammissione nell’associazione;
  • delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto agli obblighi ed alle norme del presente statuto, o per altri motivi che comportino immoralità;
  • morosità, cioè il mancato pagamento delle quote associative deliberate per oltre un anno.

Articolo 6

L’adunanza ordinaria del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei soci o del Comitato Scientifico si ha previa convocazione scritta del Presidente tramite posta tradizionale o virtuale, con preavviso non inferiore a 7 giorni per il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico e 30 giorni per l’Assemblea dei soci.

Articolo 7

I compiti dell’Assemblea dei soci in sede ordinaria sono:

  • discutere e deliberare sui rendiconti consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico;
  • fissare, su proposta del Consiglio Direttivo le quote di partecipazione annuali ed eventuali quote supplementari;
  • deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività svolta o da svolgere;
  • deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione.

 In sede straordinaria sono:

  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle modifiche dello Statuto;
  • deliberare sul trasferimento della sede o sull’apertura/chiusura di altre sedi;
  • deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci.

 Articolo 8

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea la quota minima d’iscrizione annua per i soci e l’eventuale dispensa dalla quota per i soci che svolgano continuativamente attività di collaborazione non retribuita di particolare rilievo per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di predisporre il Rendiconto contabile annuale consuntivo e preventivo con l’aiuto del Segretario al fine di sottoporlo per l’approvazione all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, in quanto organo amministrativo, si occupa della gestione corrente dell’Associazione.

 In caso di necessità verifica il permanere dei requisiti degli associati e sollecita il pagamento delle quote annuali. Delibera sull’ammissione di nuovi soci o sulla decadenza di soci esistenti.

 Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di altri associati o di terzi, anche sotto forma di persone giuridiche o enti di diritto pubblico o privato.

 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e con le modalità previste all’art.4 e), nel caso in cui il numero dei consiglieri sia pari e non si addivenga ad una decisione causa parità dei voti, prevale il voto del Quo.

Articolo 9

L’ODS non potrà avere né assumere in ogni caso scopi di lucro di alcun tipo. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ogni tipo di quota o contributo associativo è in ogni caso intrasmissibile e non rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 10

Il fondo bibliografico dell’ODS è costituito da libri, riviste, documenti, audiovisivi e qualsiasi altra pubblicazione e/o materiale culturale:

  1. concessi in prestito d’uso all’ODS dai soci, che ne mantengono la proprietà;
  2. acquistati dall’ODS con fondi propri;
  3. donati all’ODS da terzi.

Articolo 11

Il Presidente può esperire i poteri di sua pertinenza previsti dall’Articolo 4, Comma 4.1, ove necessario in modo disgiunto per l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Potrà nominare procuratori speciali per lo svolgimento di determinati atti. Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni e responsabilità di natura finanziaria dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

La sede legale dell’ODS è stabilita in Lamezia Terme (Cz), Via Cadore n. 1.

Sedi secondarie potranno essere aperte con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 13

L’ODS trae i mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività a titolo gratuito dei suoi soci, dalle quote associative e dai contributi volontari dei soci fondatori e dei soci ordinari, e di qualunque altra persona o ente; dagli eventuali diritti d’autore su libri o siti Internet curati dall’ODS per case editrici o società italiane o straniere e dagli onorari per attività formative e informative o per ricerche svolte dall’ODS per conto di enti pubblici o privati.

L’ODS potrà accettare, nei limiti previsti dalle vigenti leggi, donazioni e contributi da enti pubblici e privati e disporne come ritiene opportuno per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, promuovere qualsiasi attività che consenta, nel rispetto delle norme vigenti, il reperimento di fondi, escluso sempre qualunque scopo di lucro.

L’ODS potrà ricevere contributi dalle Regioni, dallo Stato e dagli altri Enti pubblici e privati italiani, europei e, comunque, internazionali.

Articolo 14

In caso di scioglimento dell’ODS per qualsiasi causa, i fondi librari e archivistici concessi in prestito d’uso dai soci fondatori alle biblioteche dell’ODS torneranno automaticamente ai loro proprietari.

I fondi librari e archivistici di proprietà dell’ODS saranno devoluti ad una biblioteca oppure ad una associazione o ente o movimento o fondazione, indicata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, con vincolo di conservazione e preservazione.

Il patrimonio dell’Associazione, diverso da quanto sopra, sarà devoluto, in caso di scioglimento o per qualunque causa che comporti il venir meno dell’Associazione stessa, ad altra associazione con finalità analoghe indicata nell’ultima Assemblea dei soci.

Articolo 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge regolanti la materia delle Associazioni "NO PROFIT" e, nelle more della registrazione in tali categorie, le norme che regolano le Associazioni volontarie prive di scopo di lucro.

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